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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ALIQUOTE I.C.I. 2007

- aliquota per l’abitazione principale 6 per mille (1)
- aliquota per altri fabbricati 7 per mille
- aliquota differenziata per aree fabbricabili 7 per mille
- aliquote differenziate per particolari tipologie di immobili (alloggi sfitti, ristrutturazioni,ecc.) 7 per mille


(1) per l’estensione alle pertinenze dell’aliquota agevolata vedasi il Regolamento ICI comunale così come modificato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2007.

DETRAZIONE I.C.I. 2007

- detrazioni per l’abitazione principale Euro 104.00
- ulteriori o particolari detrazioni Euro ==

VALORE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO DI IMPOSTA ICI 2007 (Art.5 c.5 D.LGS N. 504/92)

I valori delle aree edificabili stabiliti ai sensi dell’art. 5 co.5 D.Lgs n. 504 del 23.10.1992 relativamente all’anno di imposta 2007 sono i seguenti:


TIPOLOGIA AREA VALORE E./MQ INDICE FONDIARIO
Area residenziale con intervento diretto Euro 18,00 0,50 Mc/Mq
Area residenziale con convenzione Euro 16,00 0,50 Mc/Mq
Area commerciale Euro 14,00 0,40-0,50 Mq/Mq
Area industriale con intervento diretto Euro 10,00 0,50 Mq/Mq
Area industriale con convenzione Euro 9,00 0,50 Mq/Mq


Il valore delle singole aree è parametrato all'effettivo indice di edificabilità. Il valore sopra determinato sarà da applicarsi per le aree edificabili, con esclusione delle aree inserite nella perimetrazione dell'area edificabile ma senza valenza edificatoria, e più precisamente, di quelle identificate topograficamente nel Piano Regolatore generale Comunale vigente come non retinate o con il simbolo P (parcheggio Pubblico) o con il simbolo S (aree destinate ad attrezzature e a servizi sociali). I valori sopra determinati sono da intendersi come valori minimi ed indicativi.

Riscossione diretta su C.C.P. n. 70480280 intestato a: "COMUNE LEVONE - ICI SERVIZIO TESORERIA

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere all'ufficio Tributi del Comune (tel. 0124/306000).

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 19.2.99, divenuta esecutiva in data 1.3.99; modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 28.2.2000, divenuta esecutiva in data 3.4.2000 , e con deliberazione C.C. n. 5 del 26.2.02, divenuta esecutiva il 5.4.2002, con deliberazione C.C. n. 6 del 19.04.2006, divenuta esecutiva il 3.5.2006, con deliberazione C.C. n. 6 del 27.04.2007 divenuta esecutiva il 20.05.2007, con deliberazione C.C. n. 3 del 12.05.2008, divenuta esecutiva il 25.05.2008.
Il presente testo è stato elaborato al solo scopo di facilitare la consultazione e non riveste carattere di ufficialità.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 1/bis - Forme di gestione
Articolo 2 - Esenzioni
Articolo 3 - Aree divenute in edificabili
Articolo 4 - Valore aree fabbricabili
Articolo 4/bis - Pertinenze delle abitazioni principali
Articolo 4/ter – Definizione di abitazione principale
Articolo 4/quater – Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale
Articolo 5 - Fabbricati fatiscenti
Articolo 6 - Detrazioni dell'imposta
Articolo 6/bis Dichiarazione ICI
Articolo 6/ter - Disciplina dei controlli
Articolo 7 - Validità dei versamenti dell'imposta
Articolo 7/bis Versamenti e rimborsi minimi d'imposta
Articolo 8 - Rimborsi
Articolo 8/bis Compensazioni
Articolo 9 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Articolo 9/bis - Accertamento con adesione

CAPO II - SANZIONI

Articolo 10 - Sanzioni ed interessi
Articolo 11 - Ravvedimento

CAPO III - NORME FINALI

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 13 - Norme abrogate
Articolo 14 - Pubblicità del Regolamento e degli atti
Articolo 15 - Entrata in vigore del Regolamento
Articolo 16 - Casi non previsti nel presente Regolamento
Articolo 17 - Rinvio dinamico

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 nonché dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità , di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 1/bis
Forme di gestione
1. La gestione del tributo è svolta in economia dal Comune.
2. La Giunta Comunale può affidare mediante convenzione a soggetti pubblici o privati di comprovata capacità tecnica e morale l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione, di gestione della banca dati ICI e di altre attività di mero supporto. (articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 6/2006)

Articolo 2

Esenzioni
(D.Lgs. n.446/97 art.59 co.1 lett. b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dell'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7 co. 1 lett. I) del D.Lgs. 30.12.92 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 3
Aree divenute inedificabili
(D.Lgs. n.446/97 art.59 co.1 lett. f)

Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dal penultimo anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che ha dichiarato le aree inedificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 4
Valore aree fabbricabili
(D.Lgs. n.446/97 artt.52 e 59 co.1 lett. F)

1.Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. I valori così determinati sono valori minimi: nel caso in cui da atti di vendita o altri documenti legali risultano valori superiori, l'ICI si applica su questi ultimi.

3. I terreni con parziale cubatura pagano per la parte relativa (il contribuente deve al riguardo effettuare dettagliata comunicazione, ai sensi del presente regolamento predisposta per aree edificabili).

4. Per la cubatura venduta relativa a terreni edificabili ma non destinata, l'ICI continua ad essere a carico dell'area originaria sulla quale insiste, sino alla futura destinazione effettuata con documenti legali.

5. In caso di spostamento da un immobile ad un altro di capacità edificatoria in aggiunta a cubature esistenti, ai fini dell'ICI verrà applicato il nuovo indice di cubatura (mc:mq) con successiva determinazione del valore mediante proporzione riferita al valore dell'indice inferiore. (articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 6/2006)

Articolo 4/ bis

Pertinenze delle abitazioni principali

1.Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota a parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. (comma così sostituito con deliberazione C.C. n.6/2007)

2.Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Ai fini del comma 1 si intende per pertinenza l'unità immobiliare appartenente alla categoria C6 oppure C7 oppure alla C2 ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso Decreto Legislativo.Resta altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall' imposta, dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992 ed hanno effetto con riferimento all'anno di imposta 2006 e successivi. 5. Le agevolazioni di aliquote e detrazioni di cui al presente articolo operano solo per UNA pertinenza. (articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 6/2006).

Articolo 4/ ter
Definizione di abitazione principale

Ai fini dell’ ICI, per abitazione principale si intende quella nella quale dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari. L’art. 1 co. 173 lett. b) della L. 296/2006, con effetto dall’annualità d’imposta 2007, introduce una presunzione legale in base alla quale si considera abitazione principale, ai fini ICI, quella di residenza anagrafica.

Articolo 4/ quater
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

1.Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. (articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 3/2008)

Articolo 5
Fabbricati fatiscenti
(D.Lgs. n.446/97 art.59 co.1 lett. h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 30.12.92 n.504, come sostituito dall'art. 3 co. 55 della L. 23.12.96 n.662, quando per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone per almeno sei mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Articolo 6
Detrazioni dell'imposta


Con la deliberazione con la quale stabilisce l'aliquota I.C.I. il Comune può elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale da £ 200.000 fino a £ 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 6/bis
Dichiarazione ICI.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 non puo’ essere piu’ utilizzato in via generale il sistema della comunicazione ICI, in quanto l’art. 1 comma 175 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha espressamente abrogato l’art. 59 comma 1 lettera 1) del D.lgs n. 446 del 1997. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare la dichiarazione ICI fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio competente.

2. Nei casi di omissione della dichiarazione ICI non incidente sulla corresponsionedel tributo verrà applicata la sanzione ammontante a Euro 50. (Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 6/2006 e così sostituito con deliberazione C.C. n. 6/2007)

Art. 6/ter
Disciplina dei controlli
(D.Lgs. 15.12.97 n. 446 art. 59 co. 1 lett. l) nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare annualmente, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle comunicazioni dell’anno in corso.

2. E’ fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell’ufficio tributi, in relazione al disposto dell’art. 59 co. 1 lett. l) n. 5 del D.lgs. n. 446/97, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione; a tale proposito si dà atto che in rispetto al testo unico sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., gli utenti interessati saranno tenuti a reperire e a fornire direttamente (o con delega scritta) i dati richiesti.

4. L’eliminazione delle operazioni di liquidazioni e accertamenti sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi non operano per gli anni pregressi alla presente disposizione regolamentare. (Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 6/2006)

Articolo 7
Validità dei versamenti dell'imposta
(D.Lgs. n.446/97 art.59 co.1 lett. I)

I versamenti dell'imposta Comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

Articolo 7/bis
Versamenti e rimborsi minimi d’imposta

Ai sensi dell’art. 1 comma 168 L. 296/2006, i pagamenti ed i rimborsi sono dovuti per somme che – arrotondate all’Euro per difetto se la frazione è pari od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – risultano di ammontare non inferiore ad euro 5,00 e ciò anche nel caso di applicazione del principio di compensazione come codificato nel successivo art. 8 bis. (articolo introdottocon deliberazione C.C. n.6/2007)

Art.8
Rimborsi

1. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 6/2006)

4. La riduzione della rendita catastale non dà al contribuente il dritto al rimborso della maggiore ICI pagata negli anni precedenti perché, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 504/92, le modifiche di rendita hanno effetto a decorrere dall’anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 6/2006)

5.Per i maggiori versamenti effettuati in annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l’anno di imposta in corso in quanto l’ICI potrà essere recuperata solo mediante un’apposita domanda di rimborso. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 6/2006)

Art.8/bis
Compensazioni

Nell’ambito del tributo, la compensazione dei crediti e dei debiti può avvenire solo ed esclusivamente per somme attinenti ad annualità anche diverse dello stesso tributo, con esclusione, quindi, di qualunque compensazione tra tributi diversi anche se iscritti alla stessa annualità d’imposta. (articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 6/2007)

Art.9
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1.In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi £.32.000.(importo così come modificato con deliberazione C.C. n.2/00).

2.Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3.Ai sensi dell'art. 17 co. 88 della L. 127/97, non si fa luogo a rimborso di somme complessivamente di importo fino a £ 32.000.(importo così come modificato con deliberazione C.C. n.2/00).

4.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art.9/bis
Accertamento con adesione
(D.Lgs 19.6.97 n. 128 - art. 50 L. 449/27.12.1997)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.128, per l’Imposta Comunale sugli Immobili I. C.I. , l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio . La definizione lascia impregiudicata la possibilità per l’Ente locale di accertare ulteriormente il contribuente per sopravvenuti nuovi elementi che consentono all’ufficio di accertare un maggiore tributo.

4. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ; b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire lo accertamento con adesione.

5. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

6. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, non preceduta dall'invito di cui al comma 4, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

7. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 6, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all' istanza.

8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. 9. L'atto di accertamento di cui al comma 6 perde efficacia con il perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione.

10. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati,secondo le disposizioni seguenti.

11. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

12. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi o da un suo delegato.

13.Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

14. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

15.Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente comma 12.

16. La definizione si perfeziona con il predetto versamento. (Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 6/2006)

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CAPO II
SANZIONI

Art.10
Sanzioni ed interessi

1.Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.

2.Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000.

3.Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa del 75 % della maggiore imposta dovuta.

4.Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di £. 100.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5.La sanzione di cui ai commi 2 e 3 è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6.La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7.Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori al saggio legale vigente al momento con maturazione giorno per giorno con decorrenza da giorno in cui sono divenuti esigibili. (comma così sostituito con deliberazione C.C. n.6/2007)

Art.11
Ravvedimento
(D.Lgs.18.12.97 n.472 art. 13)

1 . In luogo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi.

2. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo dei minimo nei casi di mancata presentazione della dichiarazione o comunicazione, se queste vengono presentate con ritardo non superiore a trenta giorni;
c) ad un sesto dei minimo nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
d) ad un sesto dei minimo nei casi di mancata presentazione della dichiarazione o comunicazione, se queste vengono presentate con ritardo non superiore ad un anno; e) ad un quarto del minimo negli altri casi.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.

4. Il ravvedimento del contribuente, nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un’attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. (Articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 6/2006)

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CAPO III
NORME FINALI

Art.12
(Disposizioni transitorie e finali)

L'applicazione dell'art. 11 del presente Regolamento decorre dall'1.4.1998. Sino a tale data trova applicazione l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 504/92.

Art.13
(Norme abrogate)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.14
(Pubblicità del Regolamento e degli atti)

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della L. 07.08.90 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.15
(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.1999 e produce i suoi effetti dal periodo di imposta 1999. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività.

Art.16
(Casi non previsti dal presente Regolamento)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali;
b) lo Statuto Comunale;
c) i Regolamenti comunali.

Art.17
(Rinvio dinamico)

1.Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2.In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

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